News - 26 marzo 2026, 12:00

L’obbligo di formazione del dipendente che grava sul datore di lavoro

Sicurezza sul lavoro

L’obbligo di formazione del dipendente che grava sul datore di lavoro

Un recente accadimento di cronaca che ha particolarmente colpito l’opinione pubblica è la morte di un bambino a seguito di un trapianto di cuore effettuato con un organo che era stato danneggiato durante il trasporto anche a causa del mancato utilizzo di un contenitore adeguato, contenitore che era disponibile ma del quale non era stata fornita adeguata informazione e formazione agli operatori.

Tale drammatico episodio fornisce lo spunto per approfondire il tema dell’obbligo, imposto dall’art. 37 del D.Lgs 81/2008 in capo al datore di lavoro, di impartire una adeguata formazione al lavoratore:   “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentantiIl datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:  concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.”

La violazione dell’obbligo di formazione del lavoratore comporta sanzioni penali in capo al datore di lavoro in caso di infortuni – anche di terzi – causati da lavoratori non adeguatamente formati sui rischi connessi allo svolgimento delle loro mansioni all’interno del perimetro aziendale, e ciò anche quando l’infortunio è dovuto a comportamento negligente o imprudente del lavoratore, sino al limite del comportamento “abnorme” come già indicato in precedenti articoli pubblicati su questa testata.

La sentenza n.6301/2024 della IV^ Sezione penale della Corte di Cassazione ribadisce il principio: “Sulla base di tali di dati di fatto … ha ravvisato un comportamento colposo dell'imputata in stretta casualità con il sinistro, consistito, in particolare, nel non aver fornito al lavoratore dipendente adeguata formazione e informazione …. era stato impiegato nella mansione di …., pur avendo svolto solo un corso generale sulla sicurezza di appena quattro ore e non anche il corso specifico, in cui avrebbe dovuto ricevere specifiche istruzioni collegate a tali mansioni, previsto solo per le settimane successive.”

Irrilevante, secondo la Corte, è la circostanza per la quale la vittima era affiancata nelle sue mansioni da un collega più anziano ed esperto, che l’aveva ammonita circa il comportamento da tenere nello svolgimento della specifica attività che ha dato origine all’infortunio.

Secondo la Suprema Corte “l'adempimento dell'obbligo di formazione e informazione non è surrogabile dal travaso di conoscenze dai colleghi più esperti”. Il lavoratore “non aveva ricevuto formazione specifica sui rischi connessi alla mansione, né gli era stato consegnato il manuale. Laddove l'obbligo formativo fosse stato assolto …  in maniera formale sarebbe stata impartita la direttiva di tenersi ad adeguata distanza dalle operazioni di apertura del "chiusino", in modo da non esporsi ai pericoli derivanti dal tipo di operazione effettuata, e ciò sarebbe valso ad evitare l'evento. … L'individuazione dei profili di colpa è conforme al dettato normativo, per il quale l'addestramento è concetto diverso dalla formazione e informazione.”

La giurisprudenza ha chiarito che non può ritenersi adeguata una formazione, in tema di sicurezza, affidata alla mera comunicazione verbale o gestuale da parte di un soggetto dotato di superiore esperienza empirica sul campo, giacché questa, sebbene importante, non può sostituire ex sé quel bagaglio di conoscenze ed acquisizioni tecniche di cui un formatore qualificato per la sicurezza deve essere dotato.

Già con la sentenza n. 35816 del 12/05/2021, la SC di Cassazione aveva chiarito che "l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge".

Maurizio Vallone

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