La sentenza della IV Sez. Pen. della Corte di Cassazione n. 1909 del 19/01/2026 ricostruisce oltre 20 anni di giurisprudenza della Suprema Corte in tema di responsabilità del datore di lavoro, o dei suoi preposti, nella materia della sicurezza sul lavoro.
Il caso riguarda una dipendente di un’azienda alimentare che, per sbloccare una macchina i cui rulli si erano inceppati per un surplus di immissione di materiale, invece di bloccare la stessa ed utilizzare le procedure previste dalle regole aziendali - a lei ben note in quanto aveva la qualifica di preposta alla sicurezza in quel settore dell’azienda e quindi era dotata di una elevata preparazione e formazione sulle regole di sicurezza – si era infilata in una intercapedine tra la parete e il macchinario ed aveva utilizzato un bastoncino per spingere il materiale in eccesso verso i rulli. Il repentino sblocco dei rulli aveva portato allo schiacciamento delle mani della dipendente. L’evento dannoso era stato agevolato dalla mancanza di una griglia di sicurezza che, pochi giorni prima, era stata portata in manutenzione, fatto noto ai dipendenti in quanto oggetto di specifica comunicazione.
La Corte di Appello di Bologna aveva assolto il preposto alla sicurezza sul lavoro nonché RSPP dell’azienda in questione, imputato per le lesioni riportate dalla dipendente.
Orbene, la Suprema Corte ripercorre numerose precedenti sentenze sul tema della responsabilità del datore di lavoro e dei suoi preposti in ordine alla realizzazione di un ambiente di lavoro complessivamente sicuro anche a fronte di comportamenti pericolosi posti in essere dai dipendenti, e ciò sino al limite del “comportamento abnorme” del lavoratore, “dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro”.
Secondo tale orientamento, “(…) In altri termini, il confine tra esorbitanza della condotta del lavoratore e sfera di rischio governata dal datore di lavoro è comunque segnato dalla regola per cui il datore di lavoro deve farsi carico di neutralizzare i comportamenti imprudenti e negligenti del lavoratore, rientranti in un ambito di ragionevole previsione, adottando tutte le cautele necessarie.”
Dunque, il datore di lavoro o i suoi preposti devono rispondere sempre e per qualsiasi evento dannoso, salva la condotta eccentrica e abnorme del dipendente?
La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ritiene di no: “Alla stregua dei principi dianzi espressi in ordine all'imputazione colposa, non può condividersi, in termini assoluti, la ricostruzione secondo cui l'esclusione della responsabilità del datore di lavoro passa unicamente attraverso la valutazione del comportamento del lavoratore come eccezionale o aberrante o comunque eccentrico o esorbitante rispetto alla sfera di rischio "garantita" dal datore, cosicché laddove si escluda il comportamento abnorme si debba tout court ritenere la responsabilità del datore di lavoro e di altri garanti reperibili lungo la linea dell'organigramma aziendale o societario; dovendosi invece ritenere che, esclusa la c.d. abnormità, comunque residui un'area in cui la responsabilità del datore di lavoro vada valutata secondo i criteri di imputazione della responsabilità colposa.”
Pertanto, argomentano gli ermellini nella sentenza citata, vanno attentamente analizzati anche “i profili di valutazione dell'autoresponsabilità del lavoratore e dell'affidamento del datore, con un ridimensionamento, sempre declinato con riguardo alla fattispecie concreta, dei caratteri di attribuzione di una responsabilità che altrimenti finisce per essere di tipo eminentemente oggettivo.”
Il ragionamento della Suprema Corte ci pare condivisibile, giacché evita giudizi “di principio” e riporta alla necessità, nei singoli casi, di una giusta e concreta definizione dei ruoli e delle responsabilità: da una parte il datore di lavoro, che deve prevedere e mettere in sicurezza l’ambiente di lavoro anche a fronte di comportamenti imprudenti o negligenti del lavoratore, purché rientranti in un ambito di ragionevole previsione; dall’altro, la valutazione dell’affidamento e della autoresponsabilità del lavoratore in relazione al caso concreto. Nessuna responsabilità oggettiva e nessun automatismo, bensì il richiamo al corretto comportamento di ciascuno.




