News - 12 febbraio 2026, 12:00

Il rischio “eccentrico” rispetto alla prevedibilità ed evitabilità soggettive dell'evento dannoso

Sicurezza sul lavoro

Il rischio “eccentrico” rispetto alla prevedibilità ed evitabilità soggettive dell'evento dannoso

In una recente sentenza, la 39921/2025, la Suprema Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato il tema della necessaria diligenza che il datore di lavoro deve garantire nella scelta dei macchinari destinati alle lavorazioni all’interno dell’azienda.

Questa scelta, in conformità del dettato del D. Lgs. 81/2008, deve conformarsi ad elevati standard qualitativi che tutelino il lavoratore anche a fronte di un suo comportamento negligente o imprudente, con il solo limite dettato dall’attivazione di "un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia". Dunque, vi sarà esclusione della responsabilità del datore di lavoro solo se questi avrà posto in essere “anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante”.

Nel caso sottoposto al vaglio giudiziario, a nulla è valso all’imputato, datore di lavoro, far valere la elevata formazione professionale del dipendente, che aveva subìto una lesione nel corso di una lavorazione su una macchina certificata e dotata di protezioni che tuttavia erano state aggirate dal lavoratore; secondo la Suprema Corte, proprio la possibilità di aggirare quelle protezioni risulta in contrasto con le cautele che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare per evitare l’evento lesivo, attraverso ulteriori sistemi di protezione che potevano in concreto essere adottati, quali la predisposizione di interruttori automatici di fermo della macchina nel caso di tentativo di rimuovere le protezioni antinfortunistiche.

Quanto alla prevedibilità ed evitabilità soggettive dell'evento dannoso, basti ricordare che, ai sensi degli artt. 17 e 28 D.Lgs. n. 81/08, la scelta delle attrezzature di lavoro rientra tra i compiti del datore di lavoro, sul quale grava l'obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa - inidoneità originaria o sopravvenuta - siano pericolosi per l'incolumità di chi li adopera.

In attuazione di questi principi la Corte ha ritenuto che "il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità".

Una responsabilità sicuramente gravosa per il datore di lavoro ma che, comunque, trova una specifica regolamentazione negli allegati al D.Lgs 81/2008: non si tratta di un’ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì di un obbligo di massima diligenza ed impegno nell’adottare, nelle linee di produzione, i migliori macchinari  al punto di vista della sicurezza della salute dei dipendenti, tali che possano “resistere” anche a fronte di comportamenti negligenti ed imprudenti del lavoratore, fino al limite del “rischio eccentrico”.

Maurizio Vallone

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