News - 29 gennaio 2026, 12:00

Responsabilità amministrativa dell’Ente

Quando si realizza l’interesse ed il vantaggio dell’Ente?

Responsabilità amministrativa dell’Ente

L’art. 5 del D. Legs 231/2001 prevede che la responsabilità amministrativa dell’Ente sussista “per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”.

La Corte di Cassazione con la sentenza 30039/2025 ha consolidato la sua giurisprudenza, distinguendo nettamente il profilo dell’interesse, che opera su un piano soggettivo, da quello del vantaggio, di tipo obiettivo.

In particolare, secondo la Suprema Corte, l’interesse è un elemento soggettivo, che va indagato ex ante e consiste nella prospettazione finalistica dell’agente di arrecare un beneficio all’Ente grazie alla commissione del reato, senza la necessità di verificare ex post che tale beneficio sia stato effettivamente raggiunto. Il vantaggio, invece, è criterio oggettivo, valutabile ex post, che consiste in un effettivo profitto conseguito dall’Ente in ragione della commissione del reato.

Tali elementi della responsabilità giuridica, enunciati più volte dalla Corte di Cassazione, trovano ampia applicazione nel settore dei reati colposi previsti dalla disciplina sulla sicurezza del lavoro.

Nella citata sentenza 30039/2025 la Corte specifica che: “Dal punto di vista prettamente probatorio, il connotato della sistematicità delle violazioni rappresenta un indizio dell'esistenza dell'elemento finalistico della condotta dell'agente. Tuttavia, è ravvisabile il criterio dell'interesse anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta a un'iniziativa estemporanea, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente mentre “ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto o della produzione. In caso di violazioni occasionali, occorre la prova dell'oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della salute dei lavoratori quale conseguenza delle cautele omesse, nonché dell'effettivo, apprezzabile vantaggio, consistente nel risparmio di spesa o nella massimizzazione della produzione, che può derivare anche dall'omissione di una singola cautela e dalla conseguente riduzione dei tempi di lavorazione”.

Il distinguo fondamentale, quindi, è tra una condotta di tipo occasionale ed estemporaneo rispetto a quella che, in maniera ripetuta e sistematica, è volta a diminuire le cautele antinfortunistiche nell’interesse dell’Ente per fargli conseguire un vantaggio in termini di minori costi.

Secondo la Corte, in caso di condotte occasionali, un maggiore onere probatorio incombe sull’accusa, la quale dovrà dimostrare sia il vincolo finalistico tra la condotta inosservante della norma cautelare e l’interesse dell’Ente, sia l’oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto sulla tutela della salute dei lavoratori.

Non sarà possibile, quindi, giungere alla condanna dell’Ente allorché si presupponga genericamente che esso avesse, ad esempio, un interesse a mantenere una commessa o un incarico, dovendosi dimostrare lo specifico interesse ed il concreto vantaggio conseguito dall’Ente grazie alla violazione della norma cautelare: ad esempio, vengono in rilievo i risparmi di spesa, o la più elevata produzione, conseguiti attraverso l’inosservanza di cautele antinfortunistiche che abbiano procurato un vantaggio economico per l’Ente evitando di rispondere per clausole penali ovvero in ragione della previsione di premi di produzione.

Maurizio Vallone

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