News - 27 gennaio 2026, 10:00

IVA ed enti del Terzo settore: la proroga al 2036 come occasione di riordino strutturale

Tra continuità operativa, confronto con l’UE e superamento delle soluzioni emergenziali, si apre una fase di consolidamento della disciplina IVA non profit.

IVA ed enti del Terzo settore: la proroga al 2036 come occasione di riordino strutturale

La proroga decennale al 2036 del regime di esclusione IVA per le attività istituzionali degli enti associativi rappresenta uno degli interventi più significativi nel percorso di stabilizzazione della fiscalità del Terzo settore. Dopo anni di rinvii annuali e discipline transitorie, il legislatore sembra voler abbandonare la logica emergenziale per offrire un orizzonte temporale certo, funzionale a un ripensamento complessivo del trattamento IVA delle attività non profit.

La questione affonda le radici nel noto contenzioso europeo che ha messo in discussione la compatibilità, con la direttiva IVA, dell’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta per i corrispettivi specifici versati da soci e associati. L’intervento del DL 146/2021, che aveva previsto l’attrazione di tali operazioni nel regime di esenzione, ha però mostrato fin da subito criticità operative rilevanti, soprattutto per gli enti di minori dimensioni, chiamati a gestire adempimenti IVA sproporzionati rispetto alla struttura organizzativa e al volume delle attività svolte.

In questo contesto, la proroga al 2036 assume un valore che va oltre il semplice rinvio: essa consente di preservare la continuità operativa degli enti associativi, evitando l’obbligo generalizzato di apertura della partita IVA e la conseguente complessità amministrativa, e al contempo apre uno spazio di confronto con la Commissione europea per individuare soluzioni più coerenti con i principi di proporzionalità e neutralità dell’imposta.

Parallelamente, il riordino delle esenzioni IVA applicabili agli enti del Terzo settore si inserisce nel processo di superamento definitivo della categoria delle Onlus, destinata a scomparire dal 2026. La sostituzione del riferimento agli “ETS di natura non commerciale” con un più ampio richiamo agli enti del Terzo settore, accompagnato dall’esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria, mira ad allineare la disciplina interna ai criteri oggettivi previsti dalla normativa unionale, riducendo le incertezze interpretative.

Particolarmente rilevante è il tentativo di correggere le asimmetrie di trattamento tra cooperative sociali e imprese sociali che operano negli stessi ambiti socio-sanitari, assistenziali ed educativi. L’estensione dell’aliquota IVA ridotta del 5% anche a queste ultime risponde all’esigenza di evitare distorsioni concorrenziali difficilmente giustificabili sul piano sostanziale.

Nel complesso, la proroga al 2036 non deve essere letta come una rinuncia alla riforma, ma come una fase di consolidamento. Per i professionisti, ciò implica un ruolo attivo nell’accompagnare gli enti verso assetti organizzativi e fiscali sostenibili, tenendo conto non solo della normativa vigente, ma anche delle prospettive evolutive del quadro IVA europeo.

Andrea Nano

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