Con la recentissima sentenza n. 4535 del 2025 la Corte di Cassazione ha ribadito quanto già disposto dal legislatore all’articolo 2 della legge 231/2001 sulla responsabilità dell’azienda per illeciti amministrativi dipendenti da reato: “L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto”.
La sentenza riguarda il reato di frode in una fornitura alla PA consumato nel 2018, con una parte della condotta protrattasi nella fase del collaudo sino al 2020.
Il reato presupposto è stato però inserito nel catalogo dei reati previsto dagli art. 24 e ss del D.Lgs. n. 231/2001 solo con il D.Lgs. n. 75 del luglio 2020.
Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto consumato il reato all’atto della fornitura oggetto dell’appalto (nel caso di specie ascensori per un immobile pubblico) senza dare rilievo all’assenza del collaudo; infatti: “Le attività ulteriori "volte a dissimulare la dolosa errata esecuzione del contratto" - se scollegate dalla iniziale fornitura, che ratione temporis non rileva come illecito ex d.lgs. n. 231 - non possono integrare il presupposto della responsabilità amministrativa dipendente da reato. Sarebbe a tal fine necessario dimostrare che le condotte poste in essere dall'ente dopo il 30 giugno 2020 fossero sin dall'inizio programmate al fine di nascondere il doloso inadempimento, circostanza che, però, non emerge in modo convincente dal testo del provvedimento impugnato.”
Quindi, le condotte successive all’entrata in vigore della nuova normativa possono integrare la responsabilità amministrativa dell’Ente solo se fossero state sin dall’inizio programmate per eludere i controlli e favorire il doloso inadempimento. Principio quest’ultimo che sposta il limite temporale della responsabilità amministrativa dell’Ente anche al di là dell’inserimento della nuova norma penale. Tuttavia, la responsabilità dell’azienda non può essere desunta automaticamente dall’accertata responsabilità penale in capo ad uno o più suoi rappresentanti o amministratori, ma va valutata attentamente e provata in concreto, con le conseguenze previste dalla Legge n. 231/2001, e solo a seguito di una attenta valutazione del modello di organizzazione e gestione dell’Ente, dell’efficacia dell’azione di prevenzione attuata dall’Organismo di Vigilanza, della sua adeguatezza organizzativa ed indipendenza, della sua concreta attività continuativa di monitoraggio ed impulso.




