News - 04 agosto 2025, 12:00

Ordinaria o forfettaria: la tregua estiva del Fisco

Tutte le novità sulla sospensione delle comunicazioni fiscali nel mese di agosto

Ordinaria o forfettaria: la tregua estiva del Fisco

Abbiamo già illustrato l’effetto del Decreto Legislativo 1/2024 (articolo 10) che, con il caldo dell’estate, porta una temporanea “ventata di serenità” per i contribuenti.
Per coloro che hanno partita IVA, gli effetti si confermano uguali a tutti gli altri contribuenti: un periodo di pausa da parte del Fisco che – per l’intero mese di agosto - non predispone l'invio di avvisi bonari sui controlli fiscali, né l’invio di lettere di compliance. Dal primo agosto al trentuno del mese, dunque, le comunicazioni in tal senso si fermano. Una pausa che vale per tutti i titolari di Partita IVA, senza distinzioni.
Ma andiamo nello specifico, poiché lo stop alle comunicazioni non riguarda proprio tutti.
Tregua confermata per coloro che stanno già procedendo in un percorso di pagamento delle tasse o sono impegnati nell’adempimento di obbligazioni tributarie. Lo stesso vale per coloro che hanno già iniziato la presentazione di dichiarazioni fiscali. Professionisti ed imprese beneficiano di tale pausa sulle scadenze previste nel mese di agosto.
Mese di relax anche per i lavoratori autonomi e dipendenti che non sono tenuti a provvedere al versamento di tasse in agosto. La pausa vale anche per coloro che hanno debiti con l’Agenzia delle Entrate che possono godere di una confortante sospensione, in attesa di proporre dilazione dei versamenti. Per questi soggetti, è importante sapere che le future scadenze dovranno essere rispettate al fine di evitare interessi o sanzioni.
Sospensione dal primo del mese al 4 di settembre anche per tutte quelle richieste relative a documentazioni, salvo quelle predisposte durante le attività di controllo o rimborso IVA. In questo caso, i termini ripartono dal 5 del mese di settembre.
Se, da un lato, tutte le richieste che recano il termine nel periodo 1° agosto / 4 settembre godranno della pausa per ripartire il 5 settembre, i termini relativi a procedure di rimborso IVA e controlli sostanziali non sono sospesi.
Infine, il suddetto periodo prevede la sospensione di scadenze relative ai versamenti e le richieste di chiarimenti legati ad avvisi bonari che provengono da controlli automatici e controlli formali, così come gli avvisi di liquidazione sui redditi a tassazione separata.
Ecco perché quando il contribuente definisce la ricezione dell'avviso bonario attraverso un intermediario, viene considerato il periodo di 60 giorni per la definizione non ha dal ricevimento dell'avviso, bensì, dopo 30 giorni dl ricevimento dell’atto da parte dell'intermediario.

Emilio Sturla Furnò

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