News - 01 luglio 2025, 09:00

PEC obbligatoria per gli amministratori di società: obbligo rinviato, ma restano le incertezze

Proroga al 31 dicembre 2025 per la comunicazione del domicilio digitale, ma persistono dubbi su sanzioni, società inattive e applicazione concreta dell’obbligo.

PEC obbligatoria per gli amministratori di società: obbligo rinviato, ma restano le incertezze

Con la circolare n. 127654 del 25 giugno 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha ufficializzato il rinvio al 31 dicembre 2025 del termine per la comunicazione alle Camere di commercio della PEC (oggi “domicilio digitale”) degli amministratori di società. Il termine originario era fissato al 30 giugno, ma è stato posticipato per venire incontro alle richieste del mondo professionale e imprenditoriale.
L’obbligo, previsto dalla legge di Bilancio 2025, si inserisce in un contesto già regolato da precedenti interventi normativi (2008, 2012, 2020), ma presenta evidenti criticità. In particolare, si tratta di un “obbligo senza sanzione”, che ha generato incertezza tra Camere di commercio e MIMIT. L’assenza di un termine previsto per legge pone infatti dubbi sulla legittimità di eventuali sanzioni, in base ai principi di legalità e riserva di legge sanciti dall’art. 23 della Costituzione e dall’art. 1 della legge 689/1981.
Secondo Unioncamere e varie Camere di commercio, non essendo previsto un termine legislativo vincolante, non si può applicare la sanzione di cui all’art. 2630 c.c. (fino a 1.032 euro). Inoltre, le eventuali conseguenze amministrative e giudiziarie – inclusa l’attivazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per le cartelle esattoriali – comporterebbero costi rilevanti a carico degli enti pubblici, rischiando di innescare contenziosi su basi giuridiche fragili.
Rimane anche il nodo delle società “dormienti”: oltre mezzo milione di imprese non depositano bilanci da oltre dieci anni e sono ancora formalmente iscritte. L’estensione dell’obbligo PEC agli amministratori, in assenza di un parallelo intervento di cancellazione d’ufficio di queste società, rischia di gravare su un tessuto imprenditoriale fittizio.
In definitiva, la proroga al 31 dicembre offre solo una tregua. Serve un intervento legislativo chiaro, che definisca tempi, modalità e soprattutto le conseguenze dell’inadempimento, evitando che un adempimento utile per la digitalizzazione delle comunicazioni societarie si trasformi in un pasticcio normativo e sanzionatorio.
Il nuovo obbligo riguarda tutti gli amministratori di società di capitali e di persone: quindi amministratori unici, consiglieri delegati, membri del consiglio di amministrazione, soci amministratori di S.n.c. e S.a.s., e qualunque soggetto con poteri di rappresentanza legale della società.
La comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire a titolo personale, indipendentemente dalla PEC già in possesso della società. In altre parole, la PEC dell’amministratore non potrà coincidere con quella della società, né essere omessa.
Gli amministratori che non hanno ancora un indirizzo PEC dovranno attivarne uno personale (anche tramite i fornitori accreditati AGID) e procedere alla comunicazione al Registro delle Imprese tramite apposita pratica telematica, da effettuarsi attraverso i consueti canali (ComUnica, portale del Registro, o con il supporto del proprio intermediario).
Il mancato adempimento sarà sanzionato ai sensi dell’art. 2630 c.c., con multe che possono andare da 206 a 2.065 euro per ciascun soggetto inadempiente, oltre all’assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale da parte del Registro delle Imprese, che però non garantirà la piena operatività dell’indirizzo ai fini giuridici.

Andrea Nano

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