News - 16 giugno 2025, 12:00

Regime forfettario 2025: semplificazioni per il reverse charge

Nuove tempistiche per l’IVA in reverse charge e abolizione del concordato biennale: cosa cambia per i forfettari dal 1° ottobre

Regime forfettario 2025: semplificazioni per il reverse charge

Da trimestrale a mensile. Il 2025 porta una nuova proposta riguardo alla cadenza relativa al versamento dell’IVA legato alle operazioni per cui i contribuenti sono debitori di imposta.  Per i titolari di Partita IVA Forfettaria dal 1° ottobre si prevedono novità interessanti in caso di reverse charge (meccanismo di inversione contabile che fa ricadere l'applicazione dell'imposta su chi riceve la fattura e non al soggetto emittente).
Il 4 giugno scorso, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Correttivo sul concordato preventivo (ed altre misure) con modifiche ad alcuni adempimenti fiscali; riguardo ai titolari di Partita IVA Forfettaria, l'art 6 della bozza prevede – laddove i contribuenti eseguano acquisti soggetti a reverse charge - la possibilità di predisporre il versamento dell’IVA su base trimestrale. Il Dlgs sarà operativo solo una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Nonostante l’enunciazione appaia riferita ai termini di versamento dell’IVA da detentori di Regime Forfettario che fanno operazioni intracomunitarie, è prevedibile che tale formulazione consideri, altresì, i casi di reverse charge interno in quanto, allo stesso modo, i contribuenti forfettari sono debitori di imposta. Va detto, per altro, che il decreto non suppone variazioni al comma 60 della legge 190/2014, bensì un nuovo periodo (il comma, infatti indica la scadenza del versamento mensile).
Emerge un altro elemento di novità sempre per coloro soggetti a Regime Forfettario: viene confermata - dal Correttivo approvato – l’applicazione deli coefficienti di reddittività legati ad Ateco 2007 ai fini di determinare il reddito imponibile. Infine, sempre per i forfettari, viene concordata la cancellazione del concordato preventivo biennale.
L'art. 6 del Correttivo - rubricato Semplificazione del termine di versamento dell’IVA da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari - stabilisce che i soggetti forfettari sono soggetti passivi IVA allorché effettuino acquisti in reverse charge. A tali operazioni, quindi, dovranno essere sempre seguite dal versamento IVA con F24 (sino ad oggi, il versamento avviene entro il 16 del mese successivo).  
Escluse dalla nuova predisposizione, tutte quelle operazioni intracomunitarie che rientrano nel limite dei diecimila euro l’anno, sia che si tratti di operazioni di vendita a distanza.
Premesso il Regime Forfettario non consente di detrarre imposte che pesano su qualsiasi tipologia di acquisto – sia che si tratti di beni o di servizi – va sottolineato che i contribuenti forfettari devono versare l’IVA relativa a tutte le azioni che assumono la qualifica di debitore d’imposta e quelle a cui viene applicato il reverse charge.
In sostanza, per i soggetti forfettari vengono allungati i termini di versamento definiti per i contribuenti che accedono alla liquidazione trimestrale.

Emilio Sturla Furnò

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