Con la recente sentenza n.14801/2025 la Corte di Cassazione, ribadisce un consolidato orientamento giurisprudenziale che impone al datore di lavoro, ed ai suoi delegati, di vigilare sul corretto utilizzo da parte dei lavoratori dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali).
Il caso riguardava un lavoro di rimozione di una copertura di un capannone, contenente amianto, da eseguirsi ad una notevole altezza, ragione per la quale era stata adottata la cd Linea Vita in acciaio alla quale i lavoratori dovevano ancorarsi attraverso apposita imbracatura (DPI) fornita dalla ditta.
Un dipendente, non collegato alla linea vita, mettendo un piede su un lucernaio che cedeva sotto il peso, decedeva precipitando al suolo.
Il datore di lavoro era anche responsabile dei servizi di sicurezza e protezione, obbligato alla formazione dei dipendenti nonché alla vigilanza sul corretto utilizzo dei DPI da parte di questi.
La Corte, preliminarmente, ha dato atto che, per soli pochi giorni, non è risultata applicabile la novella normativa inserita nel D. Lgs 81/2028 all’art. 148, comma 1, che prevede, in aggiunta ai DPI individuali, anche una protezione collettiva aggiuntiva per tali lavorazioni in altezza.
Se fosse stata già stata in vigore la nuova formulazione dell’art. 148 per le indicate lavorazioni non sarebbe bastata l’installazione della Linea Vita (strumento di prevenzione individuale) ma sarebbe stato necessario installare misure aggiuntive collettive quali reti di protezione anticaduta che, nello specifico caso, sarebbero state efficaci per scongiurare l’evento morte del dipendente.
Uno dei compagni di lavoro del deceduto, durante il dibattimento di primo grado, evidenziava di essere stato dotato dei DPI, ma che la cintura di sicurezza che indossava non veniva agganciata alla fune di acciaio per una prassi seguita da molti, costituendo il legame un notevole impaccio all'esecuzione delle mansioni da portare a termine; puntualizzava che nessuno controllava gli operai sul cantiere e precisava che lui stesso, dopo aver conseguito il patentino per la rimozione dell’amianto, non aveva seguito corsi di formazione ed escludeva di aver partecipato a corsi per lavorazioni in quota.
L’istruttoria di primo grado aveva altresì evidenziato come l’imputato, nonostante le sue qualifiche di datore di lavoro e responsabile della sicurezza, fosse sempre assente dal cantiere e che non avesse neanche provveduto ad una delega ad un preposto alla sicurezza presente sul cantiere.
Nella sentenza della Cassazione si evidenzia “come tali omissioni irrobustiscano il quadro dei comportamenti antidoverosi ascrivibili all'appellante, posto che appare provato che sul cantiere fossero realizzate dai dipendenti prassi lavorative irregolari, come quella di sganciare le cinture di sicurezza dalla linea-vita in acciaio, che certamente nell'occasione pose in essere anche il deceduto. La doverosa presenza dell'appellante sul cantiere gli avrebbe consentito di notare le irregolari abitudini lavorative poste in essere da suoi dipendenti e di porvi il dovuto rimedio. …, per cui in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi "contra legem " foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, ove si verifichi un incidente in conseguenza di una tale prassi instauratasi con il consenso o la tolleranza del preposto, l'ignoranza del datore di lavoro non vale ad escluderne la colpa, integrando essa stessa la colpa per l'omessa vigilanza sul comportamento del preposto … in tema di prevenzione infortuni sul lavoro il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi "contra legem ", foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme.”
Ne discende che il datore di lavoro ha un obbligo effettivo di vigilanza per evitare che sul cantiere si cristallizzino prassi contra legem tali da mettere in pericolo la sicurezza dei lavoratori.


Maurizio Vallone



